Sez. L, Sentenza n. 12635 del 28/08/2003 (Rv. 566356 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Principio di proporzionalità rispetto alla durata della prestazione lavorativa - Accordi collettivi prevedenti in favore del lavoratore periodi feriali ed indennità sostitutive non proporzionali a tale durata - Ammissibilità - Fattispecie relativa all'art. 4, comma quattordicesimo, c.c.n.l. 1993/1995, in collegamento con l'art. 52, c.c.n.l. 1990/1992 dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
La funzione delle ferie del lavoratore, di recupero delle energie psico-fisiche e di cura delle relazioni affettive e sociali, da cui consegue che le stesse maturino in proporzione alla durata della prestazione lavorativa, non esclude che gli accordi collettivi delle parti sociali concordino validamente, non solo un periodo di ferie più lungo di quello che risulterebbe dalla indicata proporzione, ma anche, nel caso in cui le ferie non possano essere godute in tale maggiore misura per l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, una misura dell'indennità sostitutiva ragguagliata alle ferie dovute per l'intero anno, così derogando - anche per l'indennità - al principio di proporzionalità (fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 4, comma quattordicesimo del c.c.n.l. 1993/1995, in collegamento con l'art. 52 del c.c.n.l. 1990/1992 dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)