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Sez. L, Sentenza n. 96 del 05/01/2001 (Rv. 542962 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Principio di proporzionalità delle ferie alla durata della prestazione lavorativa - Deroga del contratto collettivo a favore del lavoratore - Sottoposizione alla condizione della fruibilità delle ferie prima della risoluzione del rapporto - Legittimità - Fattispecie relativa a disciplina contrattuale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 2001-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542962-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI

I contratti collettivi, nel riconoscere in talune situazioni il diritto al godimento delle ferie in una misura superiore a quella giustificata dal principio della proporzionalità delle stesse alla durata della prestazione lavorativa, possono assoggettare il diritto stesso a determinate condizioni, quali in particolare la possibilità della effettiva fruizione prima della risoluzione del rapporto. (Fattispecie coinvolgente l'applicazione dell'art. 52 del C.C.N.L. per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che, in caso di risoluzione del rapporto, riconosce il diritto a fruire del completo periodo di ferie annuale alla condizione che esse possano essere godute prima della data di cessazione del rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)