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Sez. L, Sentenza n. 15597 del 10/12/2001 (Rv. 550993 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Principio di proporzionalità rispetto alla durata della prestazione lavorativa - Accordi collettivi prevedenti in favore del lavoratore periodi feriali e indennità sostitutive non proporzionali a tale durata - Ammissibilità - Interpretazione degli accordi da parte del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'art. 4, comma quattordicesimo, c.c.n.l. 1993/95 dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 2001-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550993-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI

La funzione delle ferie del lavoratore, di recupero delle energie psico - fisiche e di cura delle relazioni affettive e sociali, da cui consegue che le stesse maturino in proporzione alla durata della prestazione lavorativa, non esclude che gli accordi collettivi delle parti sociali, la cui interpretazione da parte del giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale nonché per vizi della motivazione, intendano validamente concordare non solo un periodo di ferie più lungo di quello che risulterebbe dalla indicata proporzione, ma anche, nel caso in cui le ferie non possano essere in tale maggiore misura godute per l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, una misura dell'indennità sostitutiva ragguagliata essa pure alle ferie dovute per l'intero anno (così derogando anche per l'indennità al principio di proporzionalità), detratto l'eventuale periodo di ferie effettivamente godute (fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 4, comma quattordicesimo, c.c.n.l. 1993/95 dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)