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Sez. L, Sentenza n. 2688 del 23/04/1980 (Rv. 406469 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - DECISORIETA DELLA FORMULA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406469-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - DECISORIETA DELLA FORMULA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La formula del giuramento decisorio, perche possa rispondere al fine cui tende questo speciale mezzo di prova, costituito dalla decisione totale o parziale della lite, deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resti al giudice che verificare l'an iuratum sit e senz'altro accogliere o respingere la domanda sul punto che ha formato oggetto del giuramento. Ne consegue che questo non puo servire per l'acquisizione di altri elementi probatori e presuntivi da valutarsi dal giudice in concorso e con riferimento agli elementi istruttori gia raccolti, poiche la natura, la funzione e gli effetti del giuramento decisorio non consentono che esso possa venire utilizzato per uno scopo diverso da quello espressamente indicato dalla legge. La valutazione positiva o negativa, della decisorieta della formula del giuramento si traduce in un apprezzamento di merito incensurabile in Sede di legittimita. (Conf 1878/72, mass n 358924).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)