Sez. 3, Sentenza n. 22812 del 07/10/2013 (Rv. 629023 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., come aggiunto dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Condanna alle spese del ricorrente o del controricorrente che hanno agito o resistito con dolo o colpa grave - Condizioni - Onere a carico della parte che abbia subìto la condotta processuale altrui di allegare e provare l'esistenza di un danno - Necessità - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE
La previsione di cui all'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e successivamente abrogato dall'art. 46, comma 20, della legge 18 giugno 2009, n. 69), che consente alla Corte di cassazione di condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, costituisce una sanzione processuale per l'abuso del processo perpetrato dalla parte soccombente nel giudizio di legittimità ed implica, pertanto, la dimostrazione che essa abbia agito, o resistito, se non con dolo, almeno con colpa grave (intendendosi con tale formula la condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione) non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Non è, per contro, richiesta - in considerazione della natura sanzionatoria dell'istituto - alcuna prova di uno specifico danno da parte di chi invoca la suddetta condanna a carico della controparte.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 13, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)