Sez. 1, Sentenza n. 4790 del 12/09/1984 (Rv. 436697 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA DESIGNATA DAL "FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA" - AZIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DI DETTA IMPRESA, CON ESITO FAVOREVOLE PER IL DANNEGGIATO - EVENTUALI INTERESSI MORATORI, ANCHE OLTRE I LIMITI DEL MASSIMALE, CONSEGUENTI AL RITARDATO ADEMPIMENTO - CORRESPONSIONE A CARICO DELLA IMPRESA - OBBLIGO - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA DESIGNATA DAL "FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA" - AZIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DI DETTA IMPRESA, CON ESITO FAVOREVOLE PER IL DANNEGGIATO - EVENTUALI INTERESSI MORATORI, ANCHE OLTRE I LIMITI DEL MASSIMALE, CONSEGUENTI AL RITARDATO ADEMPIMENTO - CORRESPONSIONE A CARICO DELLA IMPRESA - OBBLIGO - CONDIZIONI.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore, la impresa designata dal "fondo di garanzia per le vittime della strada" non ha un trattamento differenziato, rispetto ad ogni altro assicuratore, né sotto il profilo della natura della responsabilità, ugualmente risarcitoria del danno e non di natura indennitaria, né sotto quello del meccanismo della messa in mora, comportante che una tale impresa - ove l'Azione proposta nei suoi confronti abbia avuto esito favorevole per il danneggiato - è del pari tenuta al pagamento, anche oltre i limiti del massimale, degli interessi moratori conseguenti al ritardato adempimento, successivamente alla richiesta di risarcimento inoltrata, nelle forme e nei termini degli artt. 20 e 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, ad essa impresa ovvero all'INA - gestione autonoma del fondo suddetto - e dopo il decorso dello spatium deliberandi (sessanta giorni) per verificare l'an debeatur della pretesa risarcitoria e liquidare il quantum, salva la prova della non colpevolezza di tale ritardo. (V 2646/82, mass n 420517; (V 4847/81, mass n 415560).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)