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Sez. 2 - , Sentenza n. 57795 del 15/11/2018 Ud. (dep. 20/12/2018) Rv. 274733 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Impugnazione della sentenza assolutoria di primo grado - Facoltà del giudice d'appello di estendere la rinnovazione istruttoria al di là di quanto richiesto dal pubblico ministero con l'atto di impugnazione - Sussistenza – Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274733-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Nel caso di impugnazione da parte del pubblico ministero della sentenza assolutoria di primo grado, la facoltà di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. può essere esercitata dal giudice d'appello al di là di quanto strettamente necessario a soddisfare l'obbligo, sancito dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., di riassumere le prove dichiarative decisive suscettibili di diverso apprezzamento, purché l'accrescimento del compendio probatorio risulti necessario ai fini della decisione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la decisone del giudice d'appello di assumere otto testimonianze, in luogo delle due richieste dal pubblico ministero con l'atto di appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)