Sez. L, Sentenza n. 8788 del 12/04/2007 (Rv. 596543 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Domanda per la ricostituzione della posizione assicurativa - Previdenziale con il computo dei contributi da trasferirsi dall'INPDAP all'INPS e relativa condanna dell'INPS al pagamento dei ratei di pensione maturati e non riscossi - Litisconsorzio necessario tra i due istituti di previdenza - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta, indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non essendo di per sé solo rilevante il fatto che la parte istante abbia richiesto un sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa. Conseguentemente, in controversia concernente il diritto alla ricostituzione della posizione assicurativa-previdenziale con il computo dei contributi da trasferirsi dall'INPDAP all'INPS e relativa condanna dell'INPS al pagamento dei ratei di pensione maturati e non riscossi, non sussiste una situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, né ricorre un litisconsorzio necessario, per cui la decisione può conseguire il proprio scopo anche se non resa nei confronti dell'INPDAP, che si atteggia solo quale soggetto-mezzo per il mero trasferimento dei contributi previdenziali. (Nella specie la S.C. ha respinto, per il principio di cui in massima, le censure concernenti l'inammissibilità dell'appello, sollevate per il duplice profilo della violazione del contraddittorio in cause inscindibili e per la pretesa sussistenza di un giudicato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)