Sez. L, Sentenza n. 12321 del 15/05/2008 (Rv. 603210 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Causa - Individuazione - Conseguenze in materia di retribuzione - Attribuzione di una retribuzione inferiore rispetto agli altri lavoratori - Legittimità - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Il contratto di formazione e lavoro è un contratto con causa mista, che prevede, a fronte della prestazione di lavoro, l'obbligo del datore di lavoro di fornire una retribuzione ed un addestramento in funzione della successiva immissione nel mondo del lavoro; è, conseguentemente, legittima la previsione di una disciplina contrattuale differenziata per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con l'attribuzione di una retribuzione inferiore rispetto a quella degli altri lavoratori, a meno che non vi sia l'espletamento, con pienezza di funzioni ed attribuzioni, delle mansioni proprie della qualifica di destinazione, dovendo trovare applicazione, in tal caso, la tutela dell'art. 2103 cod. civ. e del principio della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., che assicurano il diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni di fatto svolte e al relativo trattamento economico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Costituzione art. 36, Legge 19/12/1984 num. 863 art. 3, Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)