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Sez. L, Sentenza n. 9405 del 11/06/2003 (Rv. 564196 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Contratto di formazione e lavoro - Ricorso in via parametrica di normali trattamenti contrattuali - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564196-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI

Nella determinazione della giusta retribuzione, ex art. 36 Cost., del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, in assenza di qualsiasi espressa disposizione legislativa o contrattuale in materia, non può escludersi la legittimità del ricorso ai normali parametri retributivi previsti per i lavoratori subordinati di pari livello, che trova giustificazione nell'art 3 comma quinto della legge n. 863 del 1984, la quale prevede l'applicazione a tale contratto delle norme sul rapporto di lavoro subordinato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)