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Sez. 3, Ordinanza n. 6499 del 18/03/2026 (Rv. 678164-02)

RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA | Responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. - Caratteri - Presupposto - Accertamento del fatto colposo del medico - Sufficienza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678164-02

RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA

La responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. integra una fattispecie di responsabilità contrattuale diretta per l'assunzione del rischio derivante dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento dell'obbligazione sanitaria ed è autonoma, sebbene solidale, rispetto a quella del medico; ne consegue che l'accertamento del fatto colposo del sanitario, operante quale ausiliario, implica necessariamente la responsabilità dell'ente debitore, salvo che la struttura dimostri che la condotta del medico sia stata eccezionale, imprevedibile e del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità. (Nella specie, la S.C. ha cassato, in parte qua, la decisione di merito che, in relazione a un arresto cardiaco occorso a una paziente a causa dell'errata modalità di inoculazione di un farmaco anestetico, aveva escluso la responsabilità solidale della struttura sanitaria, per il sol fatto di aver messo a disposizione dell'anestesista un farmaco idoneo e di aver predisposto procedure per la gestione delle emergenze).

Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2049, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)