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Sez. 5, Sentenza n. 10862 del 27/09/1984 Ud. (dep. 06/12/1984) Rv. 166979 - 01

PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICAZIONE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO (C.D. PATTEGGIAMENTO) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166979-01

PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICAZIONE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO (C.D. PATTEGGIAMENTO) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La sospensione condizionale della pena può essere concessa in caso di applicazione di sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per l'espresso riferimento alla sospensione stessa contenuto nel successivo art. 57 della legge, e non se la sanzione sostitutiva sia stata applicata a richiesta dell'imputato a norma dell'art. 77 della citata legge 689 del 1981, essendo in tal caso la concreta applicazione della sanzione sostitutiva l'indefettibile presupposto dell'effetto estintivo del reato. (Conf mass n 165431; (Conf mass n 164910; (Conf mass n 164800).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)