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Sez. 4, Sentenza n. 1735 del 05/06/1989 Ud. (dep. 09/02/1990) Rv. 183256 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183256-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE.*

L'istituto della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena ha come suo indefettibile presupposto l'emissione di una pronuncia - sentenza o decreto - di condanna ed è finalizzato alla successiva, eventuale Estinzione del reato. Con la sentenza prevista dall'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dello imputato, non viene emessa una pronuncia di condanna ma, al contrario, una immediata dichiarazione di Estinzione del reato e, dunque, manca il presupposto normativo richiesto per l'applicabilità della sospensione condizionale predetta. (V mass n 180859; (Conf mass n 164800; (Conf mass n 164910; (Conf mass n 165431; (Conf mass n 166979; (Conf mass n 167411; (Conf mass n 169801; (Conf mass n 170116; (Conf mass n 171899; (Conf mass n 172215).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)