Sez. 4, Sentenza n. 742 del 12/04/1984 Cc. (dep. 20/06/1984) Rv. 164910 - 01
PENA - IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - SANZIONE SOSTITUTIVA - APPLICAZIONE EX ART. 53 E 77 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - DIFFERENZA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA SANZIONE SOSTITUTIVA APPLICATA EX ART. 77 - INAMMISSIBILITÀ.*
PENA - IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - SANZIONE SOSTITUTIVA - APPLICAZIONE EX ART. 53 E 77 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - DIFFERENZA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA SANZIONE SOSTITUTIVA APPLICATA EX ART. 77 - INAMMISSIBILITÀ.*
Nella procedura dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione sostitutiva si applica dopo un regolare giudizio di condanna dell'imputato. Nella procedura dell'articolo 77, invece, non si fà luogo a giudizio, e perciò non si pronuncia condanna; e la sentenza si limita a prendere atto dell'impegno reciproco dello imputato ad eseguire la sanzione sostitutiva della pena che gli potrebbe essere comminata ove si proceda a giudizio per il fatto addebitatogli, e del pubblico ministero a non chiedere per lo stesso fatto la condanna. Pertanto è inammissibile la sospensione condizionale della sanzione sostitutiva di cui all'art. 77 legge citata. (Conf mass n 157903, ed ivi citate; (Conf mass n 157904, ed ivi citate; (Conf mass n 160947; (Conf mass n 161333; (Conf mass n 161831).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)