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Sez. 3, Sentenza n. 6563 del 19/12/1980 (Rv. 410349 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - TITOLARITA - COLTIVATORE DIRETTO - COINCIDENZA DELLA RELATIVA NOZIONE CON QUELLA DI PICCOLO IMPRENDITORE AGRICOLO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410349-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - TITOLARITA - COLTIVATORE DIRETTO - COINCIDENZA DELLA RELATIVA NOZIONE CON QUELLA DI PICCOLO IMPRENDITORE AGRICOLO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Come per la legislazione speciale sui contratti agrari, anche ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione, e del conseguente diritto di riscatto, di cui all'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, modificata dalla legge 14 agosto 1971 n 817, la nozione di coltivatore diretto non coincide con quella di piccolo imprenditore agricolo di cui all'art 2083 cod civ; pertanto, i diritti citati, presupponendo soltanto la coltivazione diretta (del fondo oggetto del diritto di prelazione, e del conseguente diritto di riscatto, o di un fondo confinante) giustificata da un titolo giuridico, sono attribuiti sia a chi coltiva direttamente il fondo a fine di venderne i prodotti sul mercato, ed ha percio la qualita di piccolo imprenditore agricolo, sia a chi di tale qualita e privo dedicandosi alla coltivazione diretta del fondo per destinarne i prodotti a consumo proprio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 2083, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)