Sez. 3, Sentenza n. 2256 del 27/01/1997 Ud. (dep. 07/03/1997) Rv. 207204 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione abusiva - Concessione in sanatoria - Sindacabilità - Fattispecie.
EDILIZIA - IN GENERE
È sindacabile ex art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all.E la concessione edilizia rilasciata in sanatoria, perché non rimuove limiti o costituisce diritti del cittadino, ma svolge la funzione di fatto estintivo di un reato già commesso e, in quanto tale, come ogni altro fatto estintivo deve essere controllato dal giudice. In particolare, la concessione non ha effetto estintivo perché illegittima quando l'opera realizzata non sia conforme alla normativa urbanistica. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, in difformità degli strumenti urbanistici erano state eseguite tre finestre a confine con altra proprietà, con danno per questa per gli obblighi da distanza minima tra fabbricati).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)