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Sez. 3, Sentenza n. 4421 del 24/01/1996 Ud. (dep. 03/05/1996) Rv. 204885 - 01

Edilizia - Costruzione edilizia | Concessioni in sanatoria - Illegittimità - Poteri del giudice penale.
Stato
decisa il 1996-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204885-01

Edilizia - Costruzione edilizia

In materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, nell'ipotesi di concessione edilizia in sanatoria, il giudice penale deve accertare la conformità dell'atto di concessione alla previsione normativa. Ciò in quanto, a norma dell'art. 13 legge 28 febbraio 1985 n. 47, la concessione in sanatoria estingue il reato solo se l'opera è conforme agli strumenti urbanistici. Ne consegue, in base all'art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E - che amplia il potere di controllo del giudice ordinario (in particolare penale) ai fini del sindacato di legittimità dell'atto - il potere del giudice di disapplicare la concessione macroscopicamente illegittima.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)