diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1568 del 18/06/1964 (Rv. 302254 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DI CREDITI ED ISTANZE PER RIVENDICAZIONE E RESTITUZIONE GIA PROPOSTE - EFFICACIA - PERSISTENZA - CONSEGUENZE SUI PROCEDIMENTI CIVILI IN CORSO AVENTI PER OGGETTO TALI DOMANDE.*
Stato
decisa il 1964-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302254-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DI CREDITI ED ISTANZE PER RIVENDICAZIONE E RESTITUZIONE GIA PROPOSTE - EFFICACIA - PERSISTENZA - CONSEGUENZE SUI PROCEDIMENTI CIVILI IN CORSO AVENTI PER OGGETTO TALI DOMANDE.*

Il comma secondo dell'art.8 della legge 4 dicembre 1956, n.1404, la quale disciplina la soppressione, liquidazione ed incorporazione degli enti pubblici, stabilisce, in applicazione del principio generale sulla conservazione dei diritti quesiti, che le domande di riconoscimento di credito e le istanze per rivendicazione e restituzione di cose presentate nei termini prescritti, alle precedenti gestioni di liquidazione, conservano tutti i loro effetti. In forza dello stesso principio, qualora alla data della soppressione o messa in liquidazione di un ente pubblico siano pendenti procedimenti civili aventi ad oggetto domande, nei confronti dell'ente medesimo, di riconoscimento di credito o di rivendicazioni o restituzioni di esso, i creditori stessi ed in genere i terzi interessati, non sono tenuti a presentare alcuna domanda o istanza in forza amministrativa, a norma del primo comma del predetto art.8, per il riconoscimento del loro rispettivo diritto. (Conf 2840/60).*

Riferimenti normativi: Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)