Sez. 5, Sentenza n. 6104 del 16/03/2011 (Rv. 617255 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Riscossione del tributo - Avviso di mora - Mancata notifica della cartella esattoriale - Nullità dell'avviso - Configurabilità - Deducibilità del vizio nei confronti del concessionario - Possibilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di TARSU, essendo a tale tributo in larga parte applicabile la disciplina prevista per la riscossione delle imposte sui redditi, in virtù dell'art. 72, commi 4 e 5, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, deve ritenersi che la mancata previa notifica della cartella esattoriale di pagamento - o a maggior ragione, dell'avviso di accertamento - comporti la nullità dell'avviso di mora, deducibile in quanto vizio proprio dell'atto, anche nei confronti del concessionario che abbia emesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)