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Sez. 5, Sentenza n. 3657 del 24/02/2015 (Rv. 634466 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tarsu - Avviso di accertamento - Necessità - Condizioni - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634466-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Comune può iscrivere il maggior importo richiesto in ruoli suppletivi, notificati all'interessato mediante cartella di pagamento non preceduta da avviso di accertamento, ove non contesti le condizioni di tassabilità indicate nella denuncia originaria, integrativa o di variazione del contribuente, mentre è nulla la cartella di pagamento emessa senza un previo motivato avviso di accertamento quando la maggiore imposta derivi dalla rettifica delle condizioni di tassabilità denunciate, dall'accertamento d'ufficio delle condizioni di tassabilità in caso di omessa denuncia, dal diniego della riduzione o agevolazione richiesta dal contribuente con apposita istanza (non surrogabile con contestazione giudiziale del provvedimento), dall'esercizio di un potere discrezionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)