Sez. 3, Sentenza n. 3180 del 09/05/1983 (Rv. 428086 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - DI TERZI - PRETESA RISARCITORIA DEL LAVORATORE INFORTUNATO NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DEL FATTO DANNOSO - LIMITAZIONE ALLA DIFFERENZA TRA L'INDENNITÀ LIQUIDATA DALL'INAIL E L'AMMONTARE DEL DANNO RICONOSCIUTO IN SEDE GIUDIZIARIA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - DI TERZI - PRETESA RISARCITORIA DEL LAVORATORE INFORTUNATO NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DEL FATTO DANNOSO - LIMITAZIONE ALLA DIFFERENZA TRA L'INDENNITÀ LIQUIDATA DALL'INAIL E L'AMMONTARE DEL DANNO RICONOSCIUTO IN SEDE GIUDIZIARIA.*
La disciplina di cui al T.U. 30 giugno 1965 n. 1124 sulla Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro va applicata, ogni qual volta ne ricorrano le condizioni, anche in sostituzione della normativa prevista dal codice civile. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 10 del richiamato T.U., il lavoratore infortunato può far valere nei confronti del responsabile del fatto dannoso una pretesa risarcitoria solo ove sia eccedente l'indennità liquidatagli dall'istituto assicuratore, e ricevere in conseguenza soltanto la differenza in più eventualmente riconosciutagli dall'a.G.o., dovendosi evitare che egli tragga ingiusto profitto oltre la misura consentita dall'ordinamento giuridico. (Conf 4249/82, mass n 422224; (Conf 2467/80, mass n 406198).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)