Sez. L, Sentenza n. 3382 del 07/04/1999 (Rv. 525034 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Ritardata attuazione della Direttiva comunitaria sulla tutela dei lavoratori subordinati - Risarcimento per i danni conseguenti - Fondamento - Conseguenze sulla decorrenza di interessi e rivalutazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
Poiché il risarcimento del danno derivante dalla ritardata attuazione della Direttiva comunitaria del 20 ottobre 1980 n. 987 (sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) non può essere determinato in misura superiore alla somma che si avrebbe avuto diritto a percepire ove la norma comunitaria fosse stata tempestivamente attuata, gli interessi e la rivalutazione relativi al risarcimento del danno non possono decorrere da data anteriore a quella del fallimento, atteso che la Direttiva non prevede la medesima tutela che spetterebbe nei confronti del datore di lavoro (per il quale l'obbligo di pagamento sorge alla data di maturazione del credito), ma pone l'obbligo di pagamento delle tre mensilità di retribuzione non corrisposte a carico di un organismo di garanzia, che deve provvedere solo quando il datore di lavoro si trovi in stato di insolvenza, per cui prima di detta data l'organismo di garanzia non deve né può provvedere al pagamento. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, è stata confermata la sentenza di merito che aveva escluso che rivalutazione e interessi sull'indennizzo previsto dall'art. 2 comma settimo del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 potessero decorrere dalla data di maturazione del credito di lavoro, e ne aveva fissato la decorrenza dalla data del fallimento. La S. C. ha peraltro osservato che detto trattamento era più favorevole di quello previsto "a regime" per il quale interessi e rivalutazione decorrono dalla data della domanda, la quale può essere inoltrata al Fondo di garanzia solo dopo quindici giorni dal deposito dello stato passivo)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)