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Sez. L, Sentenza n. 8739 del 05/10/1996 (Rv. 499962 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Ritardata attuazione della direttiva comunitaria sulla tutela dei lavoratori subordinati - Indennizzo per i danni conseguenti - Qualificabilità del relativo diritto quale credito di lavoro - Esigenza di rispettare i principi comunitari sul danno da violazione del diritto comunitario da parte degli Stati - Conseguenze sulla spettanza e la decorrenza di interessi e rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ.
Stato
decisa il 1996-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499962-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE

In relazione all'indennizzo dovuto al lavoratore ai sensi dell'art. 2, settimo comma, del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 a compensazione del danno da lui subito per effetto della tardiva attuazione, da parte dello Stato italiano, della direttiva comunitaria in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, trova applicazione l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. sulla maturazione di interessi legali e rivalutazione, in conseguenza sia - dovendosi ricomprendere il relativo credito tra quelli inerenti al rapporto di lavoro di cui all'art. 409, n. 1, cod. proc. civ. - del parallelismo esistente tra l'ambito di applicazione di tale disposizione e quella di cui all'art. 429, terzo comma, sia dell'esigenza di un'interpretazione conforme al diritto comunitario, e in particolare ai principi dettati dalla Corte di giustizia della Comunità Europea (sentenza 5 marzo 1996, nelle cause riunite 46/93, "Brasserie du pecheur SA", e 48/93 "Factor - tame Ltd.") in materia di risarcimento dovuto dagli Stati per i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario, alla cui luce in particolare l'indennizzo può ritenersi adeguato solo se gli accessori in questione sono calcolati dall'epoca della verificazione della perdita retributiva conseguente alla violazione da parte dello Stato del diritto comunitario. (Nella specie la S.C., su ricorso dell'I.N.P.S., ha confermato, la sentenza impugnata che aveva fissato la decorrenza di interessi e rivalutazione dal settantacinquesimo giorno successivo al deposito dello stato passivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)