Sez. 1, Sentenza n. 6444 del 24/07/1987 (Rv. 454722 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO PER "AMENTIA" DI UN CONIUGE - IMPUGNAZIONE DA PARTE DELL'ALTRO CONIUGE CONSAPEVOLE DEL VIZIO ALL'ATTO DELLA CELEBRAZIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI ORDINE PUBBLICO - INSUSSISTENZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO PER "AMENTIA" DI UN CONIUGE - IMPUGNAZIONE DA PARTE DELL'ALTRO CONIUGE CONSAPEVOLE DEL VIZIO ALL'ATTO DELLA CELEBRAZIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI ORDINE PUBBLICO - INSUSSISTENZA.*
Con riguardo alla sentenza del tribunale ecclesiastico, che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario per "amentia" di un coniuge, su iniziativa dell'altro coniuge, consapevole di tale vizio all'atto della celebrazione, deve escludersi la ricorrenza di ragioni ostative alla delibazione (nella specie, nella disciplina previgente ai nuovi accordi con la Santa Sede, resi esecutivi con legge 25 marzo 1985 n. 121), sotto il profilo che l'ordinamento interno, per l'analoga ipotesi dell'incapacità d'intendere e di volere di cui all'art. 120 cod. civ. (comprensiva del caso della infermità di mente), assegna la facoltà d'impugnazione al solo coniuge affetto dall'incapacità medesima, poiché tale diversa regola, rispondente a finalità conservative del negozio matrimoniale, non può essere inclusa fra i principi di ordine pubblico. (la suprema Corte, affermando il riportato principio, in una fattispecie nella quale non risultava un successivo recupero delle capacità mentali da parte del coniuge infermo, ha precisato che non si poneva l'ulteriore problema della contrarietà all'ordine pubblico di detta pronuncia ecclesiastica, sotto il diverso profilo della eventuale instaurazione di un pieno rapporto matrimoniale, dopo il venir meno dell'originario vizio, od in relazione al tempo decorso da tale evento). (V 4908/86, mass n 447601; (V 6128/85, mass n 443268).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 120, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 27, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)