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Sez. L, Sentenza n. 3654 del 16/06/1982 (Rv. 421625 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - RECESSO DEL GIORNALISTA IN RELAZIONE A FATTI COMPORTANTI LA RESPONSABILITÀ DELL'EDITORE E DETERMINANTI UNA SITUAZIONE INCOMPATIBILE CON LA DIGNITÀ DEL GIORNALISTA STESSO - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421625-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - RECESSO DEL GIORNALISTA IN RELAZIONE A FATTI COMPORTANTI LA RESPONSABILITÀ DELL'EDITORE E DETERMINANTI UNA SITUAZIONE INCOMPATIBILE CON LA DIGNITÀ DEL GIORNALISTA STESSO - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Il secondo comma dell'art. 32 del contratto collettivo di lavoro giornalistico, prevedendo il diritto del giornalista alla risoluzione del rapporto con indennità di licenziamento in relazione a "fatti che comportino la responsabilità dell'editore" e che abbiano determinato una "situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità", sebbene stabilisca una autonoma ipotesi di recesso rispetto alle due di cui al primo comma della medesima disposizione (cambiamento sostanziale di indirizzo politico del giornale e utilizzazione dell'opera del giornalista in altro giornale della stessa azienda avente caratteristiche sostanzialmente diverse), presuppone pur sempre che i concreti interventi dell'editore, menomativi della dignità professionale del giornalista, si inseriscano in un mutamento di indirizzo politico idoneo a determinare il cosi detto caso di coscienza - dovendosi al riguardo stabilire caso per caso se essi implichino di per sè l'inversione di tendenza ovvero siano espressione di una tendenza già verificatasi ed eventualmente accettata dal giornalista, al fine di valutare se sussista collegamento causale fra fatto lesivo e dimissioni -, ma, a differenza delle due ipotesi suddette, nelle quali l'inadempimento dell'editore è in re ipsa, comporta lo specifico accertamento della responsabilità di questo secondo le norme civilistiche sullo inadempimento e la causalità del danno (artt. 1218, 1223 e 1227 cod. civ.), dovendosi escludere la Rilevanza di qualsiasi stato di fatto, magari anche solo tollerato dall'editore, che comprometta la figura professionale del dipendente e che non sia, tuttavia riconducibile a tale responsabilità. (V 2885/79, mass n 399213).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959 num. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)