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Sez. 2, Sentenza n. 3822 del 09/06/1986 (Rv. 446666 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - USO PIÙ AMPIO DEL BENE COMUNE DA PARTE DEL SINGOLO CONDOMINO - LESIONE O MENOMAZIONE DEI DIRITTI DEGLI ALTRI PARTECIPANTI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446666-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - USO PIÙ AMPIO DEL BENE COMUNE DA PARTE DEL SINGOLO CONDOMINO - LESIONE O MENOMAZIONE DEI DIRITTI DEGLI ALTRI PARTECIPANTI - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In tema di condominio degli edifici, il più ampio uso del bene comune, da parte del singolo condomino, non può configurare una lesione o menomazione dei diritti degli altri partecipanti, qualora trovi giustificazione nella conformazione strutturale del fabbricato, come risultante dalla sua originaria costruzione (nella specie, trattandosi di lastrico solare sopra il quale era possibile accedere, alla stregua di situazione coeva alla nascita del condominio, da uno solo degli appartamenti di proprietà esclusiva). (V 319/85, mass n 438543; (V 236/84, mass n 435281).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)