Sez. 2, Sentenza n. 3236 del 25/05/1984 (Rv. 435281 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVENZIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINIO - ACQUISTO PER USUCAPIONE DI UNA PORZIONE COMUNE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVENZIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINIO - ACQUISTO PER USUCAPIONE DI UNA PORZIONE COMUNE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Il godimento di una porzione comune dell'edificio da parte del singolo condominio (nella specie, di un terrazzo di copertura da parte del proprietario dell'appartamento dell'ultimo piano) può integrare possesso idoneo all'acquisto per usucapione della porzione medesima solo quando presenti connotati di esclusività ed incompatibilità con il compossesso degli altri partecipanti, e non anche, pertanto, per il mero fatto che si traduca in un'utilizzazione di detto bene più intensa o diversa da quella praticata dagli altri condomini (nella specie, avendo il suddetto proprietario dell'attico portato luce ed acqua sul terrazzo, mediante collegamento con le proprie utenze). (V 2279/79, mass n 398624; (V 3464/75, mass n 377634).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)