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Sez. 1, Sentenza n. 1791 del 19/02/1987 (Rv. 451155 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ - APPELLO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451155-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ - APPELLO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Contro i provvedimenti d'urgenza emessi a norma dell'art. 700 cod. proc. civ. (salvo il caso in cui vi sia stata pronuncia sulle spese, ipotesi in cui, per questa parte, i provvedimenti assumono carattere di pronunce definitive e decisorie) non è ammesso il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., avendo essi natura strumentale e provvisoria ed essendo destinati ad essere sostituiti dalla decisione di merito ovvero a decadere per la mancata instaurazione di tale giudizio. Per contro, ove utilizzando tale provvedimento, il giudice travalichi i limiti dei poteri attribuitigli dalla legge e pronunci statuizioni di merito, il provvedimento, ancorché si assuma emesso da giudice incompetente, configurandosi come sentenza di primo grado, rimane soggetto al gravame ordinario dell'appello anche per la parte relativa alle spese. (V 3631/86, mass n 446541; (V 2195/85, mass n 440074; (V 6579/84, mass n 438127; (V 633/84, mass n 432902).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)