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Sez. 1, Sentenza n. 3631 del 29/05/1986 (Rv. 446541 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO CONTENENTE STATUIZIONI NEL MERITO - IMPUGNAZIONE CON APPELLO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446541-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO CONTENENTE STATUIZIONI NEL MERITO - IMPUGNAZIONE CON APPELLO - NECESSITÀ.*

Il provvedimento reso in via di urgenza dal pretore, ex art. 700 cod. proc. civ., avendo natura strumentale, provvisoria e non definitiva, in quanto destinato ad essere sostituito dalla decisione di merito, ovvero a decadere per effetto della mancata instaurazione del giudizio di merito, non è impugnabile con ricorso per Cassazione ex art. 111 cost.. Nè detto provvedimento, ove contenga statuizioni sul merito con la conseguente pronuncia sulle spese, in difformità dalla previsione legale del citato art. 700, può essere impugnato con il ricorso per Cassazione, poiché in tal caso, configurando nel suo intero contenuto una sentenza di merito di primo grado, rimane soggetto al gravame ordinario dello appello. (V 6446/85, mass n 443516; (V 2195/85, mass n 440074; (V 4905/83, mass n 429792; (Conf 6579/84, mass n 438127; (Conf 633/84, mass n 432902).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)