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Sez. 5, Sentenza n. 13672 del 22/07/2004 (Rv. 574826 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | ApplicabilitĂ  del principio di affidamento del contribuente - Di cui all'art. 10 L. n. 212 del 2000 - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574826-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il principio del legittimo affidamento del contribuente, riconosciuto dall'art. 10 della legge n. 212 del 2000, ha per oggetto soltanto il rapporto giuridico tributario sostanziale, che lega Amministrazione finanziaria e contribuente, non anche quello processuale, intercorrente tra il contribuente e il giudice della controversia. Pertanto, esso non può essere invocato (sulla base di indicazioni fornite da circolari dell'Amministrazione ovvero dell'Avvocatura dello Stato) per garantirsi l'ammissibilità del ricorso per cassazione, erroneamente proposto dal contribuente nei confronti dell'Ufficio periferico.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)