Sez. 5, Sentenza n. 2133 del 14/02/2002 (Rv. 552288 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Circolari ministeriali in materia tributaria - Natura di fonti normative - Esclusione - Comportamento del contribuente conforme ad interpretazione erronea contenuta in circolare successivamente modificata - Conseguenze - Limitazione al profilo sanzionatorio.
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE
Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, per cui, qualora il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'amministrazione in una circolare (successivamente modificata), รจ esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni, in base al principio di tutela dell'affidamento (come ora espressamente sancito dall'art. 10, comma secondo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, c.d. statuto del contribuente).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)