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Sez. 1, Sentenza n. 9939 del 13/11/1996 (Rv. 500529 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - REVOCA | Iscrizione di ipoteca ed autorizzazione a procedere al sequestro conservativo in favore dell'Amministrazione finanziaria - Funzione cautelare - Revoca e cancellazione - Presupposti - Derivabilità dalla disciplina penalistica anziché da quella civilistica - Esclusione - Accertamento - Criteri - Riferimento al momento della decisione - Necessità.
Stato
decisa il 1996-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500529-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - REVOCA

Con riguardo all'iscrizione di ipoteca ed al sequestro conservativo in favore dell'Amministrazione finanziaria, previsti, con funzione cautelare, dall'art. 26 della legge n. 4 del 1929, i presupposti della cancellazione e della revoca relative non possono essere mutuati dalla disciplina penalistica (per la quale gli effetti delle misure cautelari reali cessano solo con la sentenza irrevocabile di proscioglimento), ma vanno ricavati da quella propria del processo civile, alla cui stregua il riscontro dell'esistenza delle condizioni di legittimità delle misure cautelari (ed, in particolare quello concernente il "pericolo nel ritardo") deve essere effettuato tenendo conto di eventuali circostanze sopravvenute rispetto alla situazione esistente quando la misura cautelare è stata adottata, in applicazione del principio per il quale, nel giudizio di cognizione, le condizioni dell'azione vanno accertate al momento in cui la causa viene decisa.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)