Sez. L, Sentenza n. 259 del 12/01/1993 (Rv. 480228 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Prova | Pluralità di patologie - Esame di queste ultime nella loro individualità e nel loro complesso - Obbligo del giudice.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Prova
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222 (revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile), l'esame e la valutazione del consulente tecnico di ufficio, in caso di pluralità di patologie, debbono avere ad oggetto, in primo luogo, le singole affezioni, che vanno apprezzate nella loro individualità, restando peraltro esclusa la meccanica applicabilità di parametri adottati in tema di responsabilità civile; le stesse affezioni vanno poi considerate globalmente, nel senso che non può operarsi una mera somma aritmetica delle percentuali di riduzione della capacità di lavoro attribuite alle singole infermità, dovendosi invece procedere ad una valutazione complessiva che tenga conto dell'incidenza dell'intero quadro morboso e delle diverse patologie concorrenti, specie quando queste interessino organi od apparati funzionalmente connessi.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)