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Sez. U - , Ordinanza n. 20633 del 28/06/2022 (Rv. 665080 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Vendita internazionale, a distanza, di cose mobili - Controversia avente ad oggetto il pagamento dei beni alienati - Giurisdizione - Criterio del luogo della consegna ex art. 4 del Reg. UE n. 1215 del 2012 - Rilevanza - Diversa determinazione contrattuale mediante clausola "ex work"- Prevalenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665080-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione dell'A.G. del luogo della consegna materiale dei beni, non ostando a tale conclusione l'inserimento, nel contratto medesimo, di una clausola "ex work", se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non chiara ed univoca la volontà delle parti espressa in una clausola "ex work" finalizzata a disciplinare il passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo in capo all'acquirente).

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)