Sez. 1, Sentenza n. 7460 del 02/02/1983 Ud. (dep. 15/09/1983) Rv. 160202 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ DEL SOGGETTO PASSIVO - NOZIONE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ DEL SOGGETTO PASSIVO - NOZIONE.*
L'elemento oggettivo previsto dall'art. 605 cod. pen. consiste nella privazione della libertà personale della vittima, intesa come libertà di movimento mentre sono irrilevanti il suo grado di privazione, la durata di questa ed i mezzi usati per imporla. (V mass n 150427).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)