Sez. 3, Sentenza n. 16945 del 11/11/2003 (Rv. 568065 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di Pace - Giudizio secondo equità necessaria (art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.) - Determinazione della regola del caso concreto - Necessità di individuare la norma giuridica applicabile e di indicare le ragioni della disapplicazione di essa - Esclusione - Obbligo di rendere intelleggibile il ragionamento seguito per l'individuazione della regola equitativa - Sussistenza - .
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Nel giudizio di equità necessaria - art. 113, secondo comma, nel testo di cui all' art. 21 legge 21 dicembre 1991 n. 374) - il giudice di pace, nel formulare la regola decisoria del caso concreto, non ha né obbligo di individuare la norma giuridica astrattamente applicabile né di applicarla in concreto e quindi non ha nessun obbligo di motivare perché intende discostarsene, mentre invece ha l'obbligo di rendere comprensibile il procedimento logico - intuitivo seguito per determinare la regola equitativa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)