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Sez. 1, Sentenza n. 14611 del 23/06/2009 (Rv. 608614 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudizio secondo equità - Necessità di individuare la norma giuridica applicabile - Esclusione - Comprensibilità del ragionamento seguito per l'individuazione della regola equitativa - Assenza di contrasto con i principi della disciplina legislativa - Necessità.
Stato
decisa il 2009-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608614-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Nel giudizio secondo equità il giudice non ha l'obbligo di individuare preventivamente la norma giuridica astrattamente applicabile nè di applicarla in concreto, mentre ha l'obbligo di rendere comprensibile il procedimento logico-intuitivo seguito per determinare la regola equitativa e di verificare che essa non si ponga in contrasto con i principi sottesi alla disciplina legislativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)