Sez. 3, Sentenza n. 12691 del 18/12/1998 (Rv. 521778 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Ricorribilità in Cassazione - Limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Il giudizio di equità affidato al giudice di pace, che ha natura sostitutiva e non integrativa, deve rispettare i principi generali dell'ordinamento, i principi processuali del contraddittorio e della difesa e i principi relativi ai diritti soggettivi costituzionalmente protetti. Pertanto non può essere censurata in sede di legittimità - qualora non siano stati violati i principi sopra richiamati - la disapplicazione da parte del giudice di pace di norme sostanziali astrattamente applicabili al caso concreto, la cui individuazione non è neppure richiesta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)