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Sez. 5, Sentenza n. 14522 del 30/05/2008 (Rv. 603973 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Procedura di revisione delle violazioni doganali ex art. 11 del d.lgs n. 374 del 1990 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di indebita utilizzazione del "plafond" IVA.
Stato
decisa il 2008-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603973-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In materia di diritti doganali, la procedura di revisione dell'accertamento delle violazioni doganali prevista dall'art. 11 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 può essere attivata soltanto nel caso in cui la nuova liquidazione del diritto di dogana sia stata determinata da una differente qualificazione delle merci importate in relazione alla loro intrinseca natura, e non anche nei casi in cui - impregiudicata l'identificazione soggettiva ed oggettiva degli elementi fiscalmente rilevanti - la nuova liquidazione origini da una diversa qualificazione tariffaria o da una errata individuazione del regime daziario applicabile. (In base a tale principio, la S.C. ha escluso, nel caso di specie, l'applicabilità della procedura ex art. 11 citato, atteso che si trattava dell'indebita utilizzazione del "plafond" I.V.A.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)