Sez. 1, Sentenza n. 22507 del 19/10/2006 (Rv. 594508 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minore - Illecita sottrazione internazionale - Rimedi ripristinatori - Convenzione di L'Aja 25 ottobre 1980 - Residenza abituale - Riferimento - Ragioni - Nozione - Accertamento della situazione di fatto - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
In tema di sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori, ai fini del procedimento monitorio previsto dalla Convenzione dell'Aja, ratificata con la legge n. 64 del 1994, detta Convenzione fa riferimento alla residenza abituale del minore al duplice scopo di stabilire il luogo dal quale questi non deve essere arbitrariamente distolto ed in cui, se allontanato, deve essere immediatamente riaccompagnato, e di individuare il titolare del diritto di custodia. La nozione di "residenza abituale" posta dalla succitata Convenzione corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non sol parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione, il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, in applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale per i minorenni che aveva rigettato l'istanza del padre coaffidatario - in quanto non legalmente separato dalla moglie - dei due figli minori, di emissione di ordine di rientro in Argentina degli stessi, condotti in Italia dalla madre e non più rientrati: il giudice di merito aveva escluso, con valutazione ritenuta dalla S.C. congrua e sufficientemente motivata, che potesse ritenersi accertato che la residenza abituale dei minori fosse in Argentina, in quanto essi erano nati in Roma, ed il loro trasferimento, con il nucleo familiare, in Argentina, deciso, in via provvisoria e sperimentale, dai genitori allo scopo di tentare di porre rimedio ad una crisi economica e relazionale della coppia, era durato pochi mesi, poiché la madre, resasi conto della inefficacia di detto tentativo, aveva fatto ritorno con i figli in Italia, ove i suoi legali avevano già iniziato le pratiche per la separazione).
Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/1980, Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 144 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)