Sez. 1, Sentenza n. 2093 del 02/02/2005 (Rv. 582619 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minore - Illecita sottrazione internazionale - Rimedi ripristinatori - Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 - Residenza abituale - Nozione - Accertamento della situazione di fatto - Criteri - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
In tema di sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori, e ai fini del procedimento monitorio previsto dalla Convenzione de L'Aja, ratificata con la legge n. 64 del 1994, per il ritorno del minorenne presso l'affidatario al quale è stato sottratto, la nozione di "residenza abituale" posta dalla succitata Convenzione non coincide con quella di "domicilio" (art.43, primo comma, c.c.), nè con quella, di carattere formale, di residenza scelta d'accordo tra i coniugi (art.144, c.c.), ma corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione. Il relativo accertamento, che è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato, prescinde dalla considerazione dell'eventuale diritto soggettivo del genitore di pretendere - anche ragionevolmente, ma in un distinto procedimento - una diversa collocazione del figlio, e prescinde altresì dai progetti di vita, eventualmente concordi, degli adulti.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 144 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)