Sez. 6, Sentenza n. 2892 del 04/02/1998 Ud. (dep. 06/03/1998) Rv. 210379 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE PER LE INDAGINI | Reati di stampo mafioso e di criminalità organizzata - Competenza funzionale del Gip del tribunale del capoluogo del distretto - Sussistenza - Successiva separazione dei giudizi ed esclusione per alcuni reati delle condizioni previste dall'art. 328 comma 1 bis cod. proc. pen. - Irrilevanza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE PER LE INDAGINI
In materia di delitti aggravati per essere commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. e al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso di appartenenza di uno degli imputati, la contestazione dell'aggravante radica la competenza funzionale del Gip, e quindi del Gup presso il tribunale avente sede nel capoluogo del distretto ed è del tutto irrilevante che, successivamente, in fase di giudizio, per alcuni dei reati si sia proceduto previa separazione dei giudizi ed escludendo la ricorrenza della menzionata aggravante.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)