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Sez. 1, Sentenza n. 4441 del 25/11/1976 (Rv. 383153 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - REVISIONE DELLA MISURA E DELLE MODALITA - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE IN CAMERA DI CONSIGLIO - RECLAMO - DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383153-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - REVISIONE DELLA MISURA E DELLE MODALITA - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE IN CAMERA DI CONSIGLIO - RECLAMO - DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*

E ammissibile il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 cost, contro il decreto emesso in camera di consiglio della Corte di appello in Sede di reclamo contro i provvedimenti emanati dal tribunale in camera di consiglio sull'istanza di revisione delle Disposizioni relative alla misura e alle modalita dell'assegno posto a carico di uno dei coniugi con la sentenza che ha pronunziato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Trattasi infatti di un provvedimento che, pur essendo stato legittimamente adottato in Forma di decreto, ha contenuto decisorio e carattere definitivo e non natura di atto di volontaria giurisdizione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742 bis, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)