Sez. 3, Sentenza n. 2477 del 06/03/1998 (Rv. 513398 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE | Immobili adibiti ad abitazione - Mancato accordo per la determinazione del canone dopo la prima scadenza successiva alla legge sui cosiddetti patti in deroga - Rifiuto di trattativa - Configurabilità - Proroga legale biennale - Operatività - Fondamento.
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE
La ratio dell'art. 11, comma secondo bis, della legge 8 agosto 1992 n. 359, è ravvisabile nella finalità di assicurare un graduale passaggio, per gli immobili ad uso abitativo, dal regime dell'equo canone a quello dei patti in deroga, inducendo il locatore a proporre un canone accettabile, e il conduttore a valutare che, in caso di mancata adesione, il contratto, scaduto il biennio di proroga legale, è risolto. Ne consegue che la mancanza dell'accordo sulla determinazione del canone, alla prima scadenza successiva all'entrata in vigore della legge, per l'applicabilità, automatica e d'ufficio - salvo volontà contraria del conduttore - della proroga biennale del contratto, sussiste sia nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo malgrado lo svolgimento di trattative con il locatore, sia nel caso di richiesta di questi di rilascio dell'immobile alla scadenza, con implicito rifiuto di qualsiasi trattativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Legge 06/08/1992 num. 359 art. 11, Cod. Civ. art. 1596
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)