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Sez. 3, Sentenza n. 3177 del 05/03/2002 (Rv. 552836 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE | Proroga biennale ex art. 11, comma secondo - bis, del D.L. n. 333 del 1992 - Fondamento - Ambito applicativo - Immobili ad uso abitativo - Prima scadenza del contratto successiva all'entrata in vigore della legge - Condizioni - Mancato accordo sulla determinazione del canone - Trattative - Esistenza - Rilevanza - Esclusione - Rifiuto, anche implicito, di avviarle - Sufficienza.
Stato
decisa il 2002-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552836-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE

La proroga biennale "di diritto" prevista dal comma secondo - bis dell'art. 11 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, alla prima scadenza successiva all'entrata in vigore della legge per i contratti di locazione "nei casi in cui le parti non concordino sulla determinazione del canone", attesa la specifica "ratio legis" di assicurare, per gli immobili adibiti ad uso abitativo, il graduale passaggio dal canone amministrato a quello di libero mercato, ha natura automatica e generalizzata. Essa trova pertanto applicazione, anche d'ufficio, in presenza del dato obbiettivo che le parti non abbiano stipulato un nuovo accordo, indipendentemente dal fatto che ciò sia stato preceduto da trattative ovvero sia dipeso dal rifiuto, anche implicito, di avviarle.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)