Sez. 3, Sentenza n. 7190 del 30/05/2000 (Rv. 537049 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Mancata autorizzazione al sindaco da parte della giunta - Difetto di presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
La mancata autorizzazione da parte della giunta municipale al sindaco, ai sensi dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142 incide sulla capacità processuale del comune e, risolvendosi nel difetto di un presupposto processuale, cioè di un elemento necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)