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Sez. 1, Sentenza n. 2955 del 29/03/1996 (Rv. 496708 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Lite attiva o passiva del Comune - Rappresentanza del Sindaco - Autorizzazione a stare in giudizio - Mancata deliberazione da parte degli organi comunali - Carenza di capacità processuale dell'Ente pubblico - Rilevabilità d'ufficio.
Stato
decisa il 1996-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496708-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

L'autorizzazione a stare in giudizio, da parte degli organi comunali deliberandi, è necessaria affinché il Sindaco possa rappresentare il Comune in qualsiasi lite attiva e passiva; con la conseguenza che la mancanza di tale autorizzazione incide sulla capacità processuale dell'ente pubblico e, risolvendosi nel difetto di un presupposto processuale (cioè, di un elemento necessario per la costituzione del rapporto giuridico processuale), è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 138, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)