Sez. 1, Sentenza n. 312 del 15/01/1998 (Rv. 511588 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Dichiarazione del procuratore della parte nei modi previsti dalla legge - Conseguenze - Effetto interruttivo - Necessità della esplicazione della finalità interruttiva perseguita con la suddetta dichiarazione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
La dichiarazione del procuratore relativa ala morte della parte già costituita consegue l'effetto interruttivo del processo per il solo fatto che essa sia stata resa nella sede e nei modi stabiliti dalla legge, senza necessità che la finalità interruttiva sia manifestata da parte del procuratore, essendo al contrario necessario, ove non si intendesse dar luogo all'effetto interruttivo ma perseguire soltanto un fine informativo, dare contezza di tale finalità diversa da quella altrimenti collegabile all'atto per il solo fatto di essere stato posto in essere nella forma e nel contenuto suoi tipici.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)