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Sez. 5, Sentenza n. 28277 del 08/06/2026 Cc. (dep. 24/07/2026) Rv. 290446-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta documentale - Fattispecie a dolo specifico - Amministratore formale - Responsabilità - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290446-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. "specifica", prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2), prima parte, legge fall., la responsabilità dell'amministratore di diritto, che sia mero prestanome della società, non può farsi discendere solo dalla carica ricoperta o dall'elemento materiale del reato, occorrendo altresì la dimostrazione che l'agente abbia avuto la concreta ed effettiva consapevolezza dello scopo, perseguito dall'amministratore di fatto, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2), Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)