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Sez. 5 - , Sentenza n. 32413 del 24/09/2020 Ud. (dep. 18/11/2020) Rv. 279831 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Amministratore formale - Dolo - Consapevolezza generica delle condotte dell'amministratore di fatto - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279831-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto. (Fattispecie relativa ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di fallimento per effetto di operazioni dolose di una società "cartiera", in cui la prova del dolo dell'amministratore di diritto è stata desunta dalla dichiarata conoscenza della indisponibilità di un magazzino a fronte di un elevato fatturato). (Conf. Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2, Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)